Come promesso, ho rimbalzato un pò tra le varie istituzioni della regione Veneto, e alla fine ho scovato questo, che evidentemente in pochi conoscevano, visti i precedenti dibattiti.
Ora mi adopero per sapere qualcosa di più sulla zona dell'Ortigara.
Legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 (BUR n. 36/1992)
Art. 2 (Strade silvo-pastorali).
1. Ai fini della presente legge, sono considerate strade silvopastorali le vie di penetrazione situate all'interno delle aree forestali e pascolive.
2. Sono assimilate alle strade silvopastorali:
a) le piste forestali;
b) le piste di esbosco;
c) i piazzali di deposito di legname a esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria;
d) i sentieri e le mulattiere;
e) i tracciati delle piste da sci e i tracciati degli impianti di risalita;
f) i prati, i pratipascoli e i boschi.
3. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le strade adibite al pubblico transito e quelle a servizio delle abitazioni. (2)
Art. 4 - (Disciplina della circolazione).
6. I velocipedi possono circolare sulle strade silvopastorali e sulle aree assimilate di cui all'art. 2 ad eccezione dei prati, dei pratipascoli, dei boschi, dei tracciati delle piste da sci, degli impianti di risalita e dei sentieri alpini come definiti all'art. 9 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 . (4)
7. Nelle aree assimilate di cui al comma 2 dell'art. 2, fermo quanto previsto al comma 6, ulteriori limitazioni alla circolazione dei velocipedi possono essere disposte con ordinanza del Sindaco motivata in relazione al pregiudizio per la tutela ambientale. (5)
I sentieri alpini sono praticamente tutti i sentieri, mentre vi risparmio i dettagli sulle sanzioni, da 100.000 a 1 milione di lire.
Per alleviare i vostri sensi di colpa, che immagino insostenibili, ecco un immagine di mia moglie mentre compie un reato, scendendo dal Verena verso Roana.
Ora mi adopero per sapere qualcosa di più sulla zona dell'Ortigara.
Legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 (BUR n. 36/1992)
Art. 2 (Strade silvo-pastorali).
1. Ai fini della presente legge, sono considerate strade silvopastorali le vie di penetrazione situate all'interno delle aree forestali e pascolive.
2. Sono assimilate alle strade silvopastorali:
a) le piste forestali;
b) le piste di esbosco;
c) i piazzali di deposito di legname a esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria;
d) i sentieri e le mulattiere;
e) i tracciati delle piste da sci e i tracciati degli impianti di risalita;
f) i prati, i pratipascoli e i boschi.
3. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le strade adibite al pubblico transito e quelle a servizio delle abitazioni. (2)
Art. 4 - (Disciplina della circolazione).
6. I velocipedi possono circolare sulle strade silvopastorali e sulle aree assimilate di cui all'art. 2 ad eccezione dei prati, dei pratipascoli, dei boschi, dei tracciati delle piste da sci, degli impianti di risalita e dei sentieri alpini come definiti all'art. 9 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 . (4)
7. Nelle aree assimilate di cui al comma 2 dell'art. 2, fermo quanto previsto al comma 6, ulteriori limitazioni alla circolazione dei velocipedi possono essere disposte con ordinanza del Sindaco motivata in relazione al pregiudizio per la tutela ambientale. (5)
I sentieri alpini sono praticamente tutti i sentieri, mentre vi risparmio i dettagli sulle sanzioni, da 100.000 a 1 milione di lire.
Per alleviare i vostri sensi di colpa, che immagino insostenibili, ecco un immagine di mia moglie mentre compie un reato, scendendo dal Verena verso Roana.