Luci campanello e incidente

  • Cannondale presenta la nuova Scalpel, la sua bici biammortizzata da cross country che adesso ha 120 millimetri di escursione anteriore e posteriore in tutte le sue versioni. Sembra che sia cambiato poco, a prima vista, ma sono i dettagli che fanno la differenza e che rendono questa Scalpel 2024 nettamente più performante del modello precedente.
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Massiminho87

Biker assatanatus
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Probabilmente perchè nelle biciclette i dispositivi di illuminazione sono obbligatori durante la circolazione ma non sono richiesti in fase di omologazione.
E del resto visto l'uso a carattere sportivo che facciamo delle nostre bici non si capisce per quale motivo i negozianti o i costruttori dovrebbero mettere un aggeggio che butteremmo nella spazzatura appena usciti dal negozio... (ovvero quello che fanno quelli che acquistano decathlon)

in effetti hai ragione. certo non sono obbligatori in fase di omologazione. Pero' dovrebbe uscire questa legge secondo me.
 

Massiminho87

Biker assatanatus
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a me viene un dubbio: quanto resisterebbero sulle nostre bighe campanello, catarinfrangenti e luci varie prima di rompersi?

A me il campanello si è disintegrato in una discesa e l'unica luce che regge è del tipo a led su supporto in gomma.

non saprei, dipende anche come tratti la bici :) io sinceramente faccio discese stradali e sterrato e non ho distrutto nulla.
Pero' devo anche dire che la luce anteriore la metto solo se esco la sera.
I catarifrangenti ancora sono interi.
 

Massiminho87

Biker assatanatus
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Se le luci sono quelle che aveva il mio amico sulla 9.1 .... aiuto. L'ho provata nel piazzale e scendendo dal marciapiede si è rotto il supporto e di conseguenza la luce. :rosik:

non so' se e' quello della 9.1
Comunque il faro e' quello della deca ma non ho lasciato il supporto in gomma, ho messo la fascetta nel supporto. Certo il faro sarebbe scivolato giu' all'istante se non avessi messo la fascetta.
 

Teech

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L'art.68 del codice della strada dice:
Art. 68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi.

1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:

a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;

b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;

c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.

2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1.
---omissis---

L'art.152 comma 1 dice Articolo sostituito dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).:
Art. 152. Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli. (2)

1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d'ingombro. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne e' dotato, le luci di marcia diurna. Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico.

Guardiamo anche l'articolo 153 che recita:
Art. 153. Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.

1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti. (1)

2. I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1, nei centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente. (1)

3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi:

a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;

b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei proiettori di profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare;

c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d'acqua o su altre strade contigue.

4. È consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, anche all'interno dei centri abitati. (1)

5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza. (1)

6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nel comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 m e larghezza non superiore a 2 m possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico. (1)

7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di pericolo:

a) nei casi di ingombro della carreggiata;

b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario;

c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente ridotta;

d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;

e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada.

8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 m, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato.

9. È vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151.

10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.

11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159.

Ne deriva che, se nell'omologazione di una bicicletta non prevede l'impianto luci la stessa può essere utilizzata sulle strade, in caso si "buona visibilità", anche senza che l'impianto sia montato (Art.68...devono essere presenti e funzionanti nei casi....). Diverso è in caso di "scarsa visibilità"... Almeno io l'interpreto così perchè queste leggi sono tutt'altro che chiare e piuttosto interpretabili... Qualche giurista può confermare o smentire?

All'amico che ha aperto il thread:
Se vuoi fare ricorso non fare la dichiarazione riguardante il campanello ma punta sul discorso della "buona visibilità" e delle luci che in caso di ragione da parte tua si invalida l'intero verbale.
 

Teech

Biker ciceronis
25/8/04
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Zola Predosa (Bo)
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non saprei, dipende anche come tratti la bici :) io sinceramente faccio discese stradali e sterrato e non ho distrutto nulla.
Pero' devo anche dire che la luce anteriore la metto solo se esco la sera.
I catarifrangenti ancora sono interi.

Ma che discorso è?
Se devo prendere una MTB per trattarla con i guanti durante la guida non prendo una MTB, ma una City bike o al massimo una ibrida...
 

Massiminho87

Biker assatanatus
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Merano
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Ma che discorso è?
Se devo prendere una MTB per trattarla con i guanti durante la guida non prendo una MTB, ma una City bike o al massimo una ibrida...

che vuole dire che discorso e' scusa? Faccio anch'io sterrato, fango, pietre e sassi... e sinceramente non ho scassato nulla.
Le luci, e catarifrangenti ancora resistono. Siccome hai detto le nostre bici quanto resisterebbero???
Io ti ho risposto che queste cose durano se le vuoi far durare :)
 

isaya

Biker superis
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Canyon Spectral 6.0 ex
Le luci, e catarifrangenti ancora resistono. Siccome hai detto le nostre bici quanto resisterebbero???

Il dubbio me lo sono posto io e per esperienza personale. I campanelli, almeno quelli tradizionali, dopo un po' si scassano visto che spesso sono fatti solo incastrando i vari pezzi. Catarifrangenti sui raggi? Quelli in plastica rigida che si inseriscono tra un raggio e l'altro, alla prima discesa su sassi sai che fine fanno. Per non parlare di quelli montati sui pedali (ovviamente dite addio alla maggior parte dei pedali a sgancio rapido), io perdo anche quelli della city bike.
Ho trovato invece molto affidabili e visibili le luci a led con corpo in silicone ma, ahimè, sembrano proprio non essere a norma.

Comunque non vi fatte troppi problemi, se leggete il codice della strada vi passa la voglia di andare in bici; vi vien solo voglia di inforcare il vostro bel mega suv e seminare il panico per le strade.
 

marcotrader

Biker novus
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Bé, mia moglie é avvocato... Abbiamo fatto ricorso al giudice di pace, vediamo come va a finire. Il problema della multa sta nell'assicurazione del suv, che solo in virtú di quella multa potrebbe, come ha già provato, riconoscermi il 30% di responsabilità. La nostra bizantina normativa prevede poi che siano sanzionate le luci non a norma, ma non il fatto che siano o meno utilizzate. Cmq nessuno sa come si stabilisce se siano a norma, o meglio c'é tutto un'articolo delirante su angoli di incidenza che non si capisce come un vigile in strada possa verificare. La realtà dunque é che potete pure montare le luci e accenderle anche se é ancora giorno, se poi avete un incidente i vigili sono abituati a multare entrambi e cosí faranno. E poi che ognuno faccia pure ricorso e si arrangi! Ciao
 

sembola

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Cmq nessuno sa come si stabilisce se siano a norma, o meglio c'é tutto un'articolo delirante su angoli di incidenza che non si capisce come un vigile in strada possa verificare.
Ovviamente nessun vigile si mette a misurarli, come nessun vigile ha gli strumenti per decidere se un accessorio qualunque montato su un'auto corrisponde al dettato di legge: si controlla se c'è l'omologazione e fine.

Ad ogni modo, se ti mancavano anche il campanello ed i catarifrangenti la questione delle luci omologate o meno va perdere di significato...
 

francescoMTB1

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Una casetta di Legno nel Bosco
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Ho spulciato in diversi 3d senza però trovare risposta.
In breve, scendendo dai colli bolognesi un SUV mi ha tagliato la strada: lieve trauma cranico con perdita di memoria (avevo il casco eh), 8 punti di sutura dal sopracciglio alla tempia, dolori ed escoriazioni immaginabili.

Ragione completamente dalla mia, i vigili gli fanno contravvenzione per mancato rispetto della precedenza.

Ma fanno multa anche a me. Perchè non avevo il campanello. E vabbè, posso sempre sostenere che l'ho perso con lo scontro e che non l'hanno rilevato.

Inoltre, benchè la visibilità fosse ancora ottima (e sul verbale risulta), avevo accese sia la lucina a intermittenza bianca sul manubrio che quella rossa sul carro. Le ho comprate in un negozio specializzato, di dimensioni ridotte visto che ho una Mtb ma cmq molto funzionali. Di quelle che hanno tre modalità, accesa-intermittente-da sx a dx, per intenderci.

Bè, multa perchè "non a norma": 23 euro per il davanti, 23 euro per il dietro. Più 23 euro per campanello e spese di notifica.

La mia domanda è: esiste una normativa sulle caratteristiche delle luci da montare sulla bici??

Grazie a tutti,
ciao
Marco
Secondo me ti stai fasciando la testa con problemi che non esistono e neanche ti compete sollevarli.
Eppure dici che hai la moglie Avvocato.
La rilevazione d'incidente ,di cui e' a disposizione degli organi accertativi e dell'assicurazione nonche' tua su richiesta ,riporta tacitamente che il conducente del suv non si e' disposto a darti la precedenza ? Il conducente ha sollevato eccezioni o motivazioni?
Ti sei fatto fare il cid ,e' stata avviata la procedura assicurativa? Vai avanti cosi' ,nella richiesta di risarcimento danni includerai oltre ai danni fisici anche il danneggiamento della bici (se ci sono i danni).
Per le Sanzioni amministrative ricorri al GDP nel caso in cui riesci a mettere in piedi una ragione di parte ,ricordati poi che da come te dici hanno riportato che le luci non sono a norma ,ma hanno citato riportando quale modello montavi al momento dell'incidente? Hanno eseguito delle foto? Se non hanno fatto nulla di tutto cio' allora fili a comprarti due lucine a norma e le monti e le fotografi allegando la omologazione nel ricorso ,oppure fili dal negoziante che le comprasti e chiedi se le ha ancora di farti leggere la normativa sulla omologazione contenuta nella confezione.
Comunque ,a conti fatti ,senza sbatterti piu' di fatto ,anche se il conducente del Suv dovesse in un contenzioso dichiarare di non averti visto....non avendoti dato la precedenza e' responsabile di tutto quanto verificatosi ,e l'indennizzo ti copre anche le sanzioni per quanto ti verra' liquidato!!!
 

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