Art. 8
(Norme di tutela e di salvaguardia)
Le aree inserite nella Carta della Natura Regionale di cui all'articolo 3 e destinate ad essere istituite come aree protette, ai sensi dell'articolo 9, sono sottoposte ai seguenti divieti:
a)divieto di esercitare attività venatoria;
b)divieto di aprire nuove cave;
c)divieto di effettuare opere di movimentazione del terreno tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi;
d)divieto di costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole, forestali e pastorali.
2.I divieti di cui al comma 1 restano in vigore per il periodo di tre anni dalla data di approvazione della Carta della Natura Regionale e decadono nel caso di mancata istituzione dell'area protetta.
3.Nelle aree protette istituite e classificate come parco naturale e riserva naturale si applicano i seguenti divieti:
a)esercizio di attività venatoria;
b)introduzione ed utilizzo da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati nominativamente;
c)apertura di nuove cave;
d)apertura di discariche;
e)movimentazioni di terra tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi o tali da alterare il regime idrico superficiale e di falda;
f)realizzazione di nuove strade ed ampliamento di quelle esistenti se non in funzione di attività connesse all'esercizio di attività agricole, forestali e pastorali;
g)danneggiamento o alterazione della sentieristica esistente se non per interventi manutentivi o per completamenti previsti dai piani di cui agli articoli 26, 27 e 28;
h)danneggiamento o alterazione degli ecosistemi naturali esistenti;
i)cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali;
j)raccolta e danneggiamento delle specie vegetali, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali;
k)introduzione di specie estranee, vegetali e animali, che possano alterare l'equilibrio naturale, con eccezione dei giardini botanici di interesse pubblico;
l)asportazione di minerali;
m)accensione di fuochi ad uso ricreativo al di fuori di aree appositamente attrezzate;
[size=+2]n)utilizzo di mezzi a motore o fuoristrada al di fuori della viabilità consentita;[/size]
o)sorvolo di velivoli non appositamente autorizzatI, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi sulla disciplina del volo.
4.Nelle aree protette classificate come Zona naturale di salvaguardia si applicano i divieti di cui al comma 3 ad eccezione dei casi di cui alle lettere a), b) e o).
5.Nelle aree protette classificate come Riserva speciale si applicano i divieti di di cui al comma 3, ad eccezione dei casi di cui alle lettere f) e o).
6.In materia di tutela e gestione della fauna, sono consentiti i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dal soggetto gestore dell'area protetta. Tali interventi sono effettuati secondo quanto stabilito dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate).
7.Fatto salvo il divieto di cui alla lettera a) del comma 3, il regolamento delle aree protette di cui all'articolo 24 integra le norme di tutela e di salvaguardia di cui al presente articolo e stabilisce le eventuali deroghe ai divieti previsti.
Dall'esame del testo sembra che anche le bici "fuoristrada" siano ricomprese nell'elenco