Normativa in vigore per tutta la Regione Piemonte;
SOLO I PARCHI NATURALI SARANNO REGOLAMENTATI DAL DISEGNO DI LEGGE 228/06
Legge regionale n. 32 del 2 novembre 1982
Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale
(B.U. 10 Novembre 1982, n. 45)
Art. 11.
Fuoristrada
Su tutto il territorio regionale e' vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada.
Tale divieto e' esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonche' alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27.
I Comuni, sentite le Comunita' Montane, individuano, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, in prima applicazione della legge, percorsi a fini turistici e sportivi, opportunamente segnalati, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo. Le Amministrazioni Provinciali ed i Comuni possono interdire il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale.
E' vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; e' vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonche' i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati, fatta salva la normativa della L.R. 17 ottobre 1979, n. 60.
Sono esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza, nonche' i veicoli utilizzati per servizio pubblico.
L'esercizio dello sci d'erba e' consentito soltanto nelle aree a cio' destinate.
laPARTE IN GRASSETTO è STAT MODIFICATA CON PROPOSTA DI LEGGE 28/2006 gia approvata
NON DOBBIAMO PREOCCUPARCI DI DIVIETI ALLE MTB; SEMMAI DOBBIAMO PREOCCUPARCI DELL'APERTURA ALLE MOTO E AI FUORISTRADA!!!
SOLO I PARCHI NATURALI SARANNO REGOLAMENTATI DAL DISEGNO DI LEGGE 228/06
Legge regionale n. 32 del 2 novembre 1982
Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale
(B.U. 10 Novembre 1982, n. 45)
Art. 11.
Fuoristrada
Su tutto il territorio regionale e' vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada.
Tale divieto e' esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonche' alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27.
I Comuni, sentite le Comunita' Montane, individuano, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, in prima applicazione della legge, percorsi a fini turistici e sportivi, opportunamente segnalati, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo. Le Amministrazioni Provinciali ed i Comuni possono interdire il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale.
E' vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; e' vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonche' i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati, fatta salva la normativa della L.R. 17 ottobre 1979, n. 60.
Sono esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza, nonche' i veicoli utilizzati per servizio pubblico.
L'esercizio dello sci d'erba e' consentito soltanto nelle aree a cio' destinate.
laPARTE IN GRASSETTO è STAT MODIFICATA CON PROPOSTA DI LEGGE 28/2006 gia approvata
NON DOBBIAMO PREOCCUPARCI DI DIVIETI ALLE MTB; SEMMAI DOBBIAMO PREOCCUPARCI DELL'APERTURA ALLE MOTO E AI FUORISTRADA!!!