Specialized - telaio rotto e termini di garanzia

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AlphaDog

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Per la duecentomilionesima volta, della garanzia risponde il venditore, non Specialized.
Ti dà un telaio con perno passante al carro? Ti sistema anche la ruota, è tenuto per legge a ripristinare la conformità, e senza ruota la bici non è conforme. A meno che la ruota originale con cui la bici è stata consegnata non fosse compatibile con il 142x12, in quel caso sono problemi tuoi.

Quanto al colore, a me sembra un classico caso di forza maggiore cui non vedo soluzione alternativa. Dubito che si possa accedere alla risoluzione contrattuale (comunque con il negoziante e comunque per il valore residuo, non per il prezzo pagato) per il colore del telaio nuovo.

Quindi non posso andare da altro negoziante specialized e farmimsostituire da lui il telaio .... .??.?.?.?
 

sembola

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Quindi non posso andare da altro negoziante specialized e farmimsostituire da lui il telaio .... .??.?.?.?

E' il tuo negoziante ad essere tenuto per legge a ripristinare la conformità. Nulla impedisce ad altri soggetti di intervenire in tal senso (per esempio un altro negoziante e/o il distributore/produttore) ma non hanno alcun obbligo di farlo.
 

AlphaDog

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So che hai più volte sottolineato questo aspetto Sembola...però credo che all'atto pratico nessun negoziante si farà mai carico di tale responsabilità.

Però forse a questo giro troveranno uno, il sottoscritto, che non ha paura di stare senza bici per due mesi (la prima "minaccia" è sempre questa per intimidire ogni eventuale "attacco al potere")....quindi voglio proprio vedere dove si va a cascare.....

Se qualcuno ha qualcosa di scritto, dove si delineano gli obblighi del venditore, potrebbe gentilmente mandarmi un mp???

Grazie, Alphadog
 

sembola

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So che hai più volte sottolineato questo aspetto Sembola...però credo che all'atto pratico nessun negoziante si farà mai carico di tale responsabilità.
Fino a che non reclamiamo i nostri diritti sarà difficile ottenerli.


Però forse a questo giro troveranno uno, il sottoscritto, che non ha paura di stare senza bici per due mesi (la prima "minaccia" è sempre questa per intimidire ogni eventuale "attacco al potere")....quindi voglio proprio vedere dove si va a cascare.....

Se qualcuno ha qualcosa di scritto, dove si delineano gli obblighi del venditore, potrebbe gentilmente mandarmi un mp???

Grazie, Alphadog

http://www.mtb-forum.it/community/forum/showthread.php?t=280123

Ci stavo lavorando e non è ancora finita, ma intanto leggila...
 
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sembola

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Quello che scrive S'd vale zero per due motivi.

Il primo è che S'd non c'entra nulla con la garanzia, in tutta l'Unione Europea è il venditore che è responsabile nei confronti del consumatore.

Il secondo è che quello che fa testo è la legge, qualsiasi clausola contra legem è per sè stessa inesistente. E la legge (Codice del consumo) dispone esplicitamente::
Art.130 c.2: In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene...
c.3: Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro
c.6 Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

Per cui se la pratica di garanzia è svolta da chi la bici l'ha venduta nulla può essere legalmente richiesto al consumatore. Qualora invece la pratica fosse stata svolta da un altro negoziante (che non ha obblighi di legge) mi sembra corretto pagare le spese effettivamente sostentute.
 

francescoMTB1

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Quello che scrive S'd vale zero per due motivi.

Il primo è che S'd non c'entra nulla con la garanzia, in tutta l'Unione Europea è il venditore che è responsabile nei confronti del consumatore.

Il secondo è che quello che fa testo è la legge, qualsiasi clausola contra legem è per sè stessa inesistente. E la legge (Codice del consumo) dispone esplicitamente::
Art.130 c.2: In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene...
c.3: Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro
c.6 Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

Per cui se la pratica di garanzia è svolta da chi la bici l'ha venduta nulla può essere legalmente richiesto al consumatore. Qualora invece la pratica fosse stata svolta da un altro negoziante (che non ha obblighi di legge) mi sembra corretto pagare le spese effettivamente sostentute.

Pienamente d'accordo ed informato grazie a te Sembola,ormai ,seguendo i tuoi interventi mi sono fatto un bagaglio culturale di notevole interesse ,ho capito che Sd puo' scrivere cio' che gli pare ma intanto io ho solo chiesto di indicare linkando o allegando quanto da AlphaDog affermato.
Resta il fatto che perlopiu' dei casi ,quando bisogna reclamare un intervento in garanzia giusto e dovuto ,che bisogna andare dal negoziante con l'Avvocato al seguito..............:)
Intendiamoci ,.....non sempre pero'.....ci sono anche quelli che supportano il cliente perfettamente rispettando le norme.
 

AlphaDog

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Molto interessante anche il fatto che la garanzia vale solo verso l' "original owner".

Quindi ogni telaio che viene acquistato come usato non viene coperto da garanzia anche se ha una settimana di vita.....????
 

Sciuscia

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Molto interessante anche il fatto che la garanzia vale solo verso l' "original owner".

Quindi ogni telaio che viene acquistato come usato non viene coperto da garanzia anche se ha una settimana di vita.....????



In questi casi basta farsi dare lo scontrino e si diventa "original owner".

O almeno credo.
 

tostarello

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Molto interessante anche il fatto che la garanzia vale solo verso l' "original owner".

Quindi ogni telaio che viene acquistato come usato non viene coperto da garanzia anche se ha una settimana di vita.....????

quella è la garanzia specialized, è una garanzia aggiuntiva che copre il telaio per 5 anni anziché 2 ma vale solo per il primo proprietario; la garanzia della casa nulla può togliere alla garanzia di legge, che vale sempre per i primi due anni ed è a carico del negoziante presso cui hai acquistato la bici; il negoziante è tenuto anche a provvedere a proprio carico alla spedizione ed al montaggio/smontaggio
 

sembola

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Eccomi!!!

Il LINK: [url]http://www.specialized.com/it/it/support/faq/[/URL]

Nello specifico: "The original owner shall pay all labor charges connected with the repair or replacement of all parts. Under no circumstances does the limited warranty include the cost of travel or shipment to and/or from an authorized Specialized dealer."

In Italia valgono le leggi approvate dal Parlamento della Repubblica Italiana e non quelle delle repubblica della California...;-)

La garanzia UE (http://service.specialized.com/coll...w/assets/pdf/WarrantyConditionsinclTurboE.PDF) infatti non riporta tale dizione sui costi di manodopera o di spedizione ed aggiunge "In the case that a country (state) imposes other guarantee conditions by law, Specialized will assume those" (fermo restando che la legge in vigore in UE non coinvolge Specialized ma il venditore) ;-)


Molto interessante anche il fatto che la garanzia vale solo verso l' "original owner".
Quindi ogni telaio che viene acquistato come usato non viene coperto da garanzia anche se ha una settimana di vita.....????
Il mio parere è che la limitazione della garanzia all'acquirente originale sia legittima. La legge europea si applica solo ai contratti di vendita tra un venditore professionale ed un consumatore finale, e quindi non ad un oggetto venduto tra privati. So che alcuni teorizzano il "trasferimento" della garanzia con il bene, ma non ho ancoa trovata alcun riferimento giurisprudenziale in tal senso. Se l'oggetto è venduto da un venditore professionale esiste comunque una garanzia a suo carico che può essere non inferiore ad un anno.
La prassi dello scontrino è molto diffusa e formalmente legale, visto che non riporta i dati dell'acquirente.
 
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AlphaDog

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In questi casi basta farsi dare lo scontrino e si diventa "original owner".

O almeno credo.

IMPORTANTE: quando vai a fare la registrazione del telaio devi metterci un nome e un cognome.

Se colui che manda il telaio non corrisponde al nome registrato che succede ?????

L'unica cosa che puoi fare è contattare colui che ti ha venduto il telaio e chiedere a lui di portare il telaio dal suo negoziante.......trafila che ovviamente potrebbe essere assai scomoda....
 

AlphaDog

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GIUSTO PER INFO, COSI' LO ABBIAMO SOTTO MANO TUTTI (http://www.codicedelconsumo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=57)

Art. 130. (1)
Diritti del consumatore
1. Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo tennine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
7. Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
10. Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto.
(1) Articolo così modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.
 

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Sembola, noto che però si parla di conformità "al momento della consegna del bene" (termine esteso per 2 mesi dalla effettiva consegna - vedi "purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta").

Il discorso inerente invece alla garanzia del prodotto, lascia invece più spazio a colui che vende il prodotto, il quale può delineare i termini di garanzia...cosa che Specialized fa nel suo sito e ti dà nella scatola insieme al manuale della bici...

Art. 133.
Garanzia convenzionale
1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita'.
2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore puo' continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.
 

sembola

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Se un telaio si rompe, lo fa o perchè è stato usato in modo non adeguato (impatti, cadute, reggisella troppo estratto, forcella troppo lunga...) o per un difetto di fabbricazione. Se è questo il caso è ovvio che il difetto era presente al momento della consegna del bene, seppure latente.

Quanto alla garanzia convenzionale, è vero (e credo di averlo scritto nel topic che ho linkato) che è piuttosto diversa da quella di legge e che offre maggiore libertà di manovra al soggetto che la propone, mentre quella di legge è inderogabile.
 

sembola

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Se colui che manda il telaio non corrisponde al nome registrato che succede ?????

L'unica cosa che puoi fare è contattare colui che ti ha venduto il telaio e chiedere a lui di portare il telaio dal suo negoziante.......trafila che ovviamente potrebbe essere assai scomoda....


Io di S'd ne ho avute tre e mai ho inviato la cartolina di registrazione, e un telaio mi è stato cambiato in garanzia senza fare storie (non ricordo se mi fu chiesta dal negoziante anche la cartolina, seppure in bianco, ma penso di sì). Va detto che la mia sostituzione avvenne entro i due anni, quindi all' interno del periodo di legge. Del resto ricordiamoci che la garanzia è comunque una questione tra acquirente e negoziante, e quindi non è assurdo pensare che la cartolina serva per attivare la garanzia convenzionale, cioè quella aggiuntiva a quella di legge. Così di primo acchito non ricordo altre aziende che fanno obbligatoriamente registrare i prodotti.
 

AlphaDog

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Se un telaio si rompe, lo fa o perchè è stato usato in modo non adeguato (impatti, cadute, reggisella troppo estratto, forcella troppo lunga...) o per un difetto di fabbricazione. Se è questo il caso è ovvio che il difetto era presente al momento della consegna del bene, seppure latente.

A parte il discorso impatti, tutto il resto rientra nello stesso calderone poichè non dimostrabile.

Se il mio telaio si schianta, sarà assai difficile arrivare a dimostrare il "difetto occulto"...oppure anche il solo "difetto di fabbricazione"...secondo me nella stragrande maggioranza dei casi sarà tutto classificato alla voce "utilizzo"...

Un dubbio sovviene spontaneo: che cosa succede se alla vostra bici avete cambiato qualcosa ??....RISPOSTA: avete alterato voi stessi la conformità del mezzo e quindi ne avete compromesso il funzionamento garantito dal produttore....per esempio, cambiato il reggisella, le ruote, messo forca rigida, o quant'altro....

Sono convinto che in una eventuale diatriba legale, se ne uscirebbe quasi sempre "becchi e bastonati" come si dice qui in Toscana...
 

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