Trentino, la legge nero su bianco

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Prot. n. 29/I/6

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Articolo 22 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s.m. "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate": disciplina di accesso delle mountain bike ai sentieri alpini.

Il giorno 30 Settembre 2005 ad ore 09:40 nella sala delle Sedute

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del


VICE PRESIDENTE


Margherita Cogo


Presenti:


ASSESSORI


Remo Andreolli


Marco Benedetti


Oliva Berasi


Ottorino Bressanini


Mauro Gilmozzi


Silvano Grisenti


Tiziano Mellarini


Gianluca Salvatori


Assenti:


Lorenzo Dellai


Marta Dalmaso


Franco Panizza


Tiziano Salvaterra

Assiste:


IL DIRIGENTE


Marco Moreschini


Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta



Il Relatore comunica:

l’articolo 22 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s.m. (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate) è da sempre dedicato a regolare l’accesso ai sentieri alpini da parte di chi li percorre con mezzi meccanici e, in particolare, con l’utilizzo di mountain bike. Tale disciplina è stata oggetto di una recente modifica legislativa ad opera dell’articolo 16 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3, modifica rispondente all’esigenza di creare sul territorio provinciale un’articolata rete di itinerari di montagna utilizzabili anche per escursioni in mountain bike, salvaguardando, al contempo, una serie di sentieri marcatamente alpinistici il cui accesso è consentito solo a piedi.

A tal fine il secondo comma del citato articolo 22 demanda alla Giunta provinciale sia il compito di determinare le caratteristiche tecniche dei sentieri la cui percorribilità è consentita anche con l’ausilio delle biciclette, sia quello di stabilire le modalità con le quali il Servizio turismo può autorizzare la circolazione dei mezzi meccanici non motorizzati per la realizzazione di manifestazioni turistiche o agonistiche o a seguito di richieste motivate inoltrate dai comuni territorialmente competenti.

Per la definizione delle caratteristiche tecniche si è cercato di elaborare criteri che fossero sia oggettivi, favorendone un’applicazione agevole e comune, sia condivisi; tale ultimo aspetto ha consigliato di avviare un confronto tra i soggetti interessati attraverso la convocazione presso il Servizio Turismo di un gruppo di lavoro formato dai rappresentanti della SAT, del Consorzio dei Comuni trentini, delle Aziende per il turismo, della Federazione ciclistica italiana e del Dipartimento risorse forestali e montane.

A seguito di una attenta e collettiva valutazione della problematica si è ritenuto corretto, anche nell’intento di contemperare i vari obiettivi di fruizione e valorizzazione turistica con quelli di tutela ambientale e di sicurezza, consentire la ciclabilità di tutti i percorsi aventi pendenze inferiori al 20% e larghezze mediamente superiori all’ingombro trasversale della bicicletta sul terreno.

Quanto al secondo aspetto che l’articolo 22, comma 2, della legge provinciale n. 8 del 1993 rimette alla regolamentazione della Giunta provinciale, impone di definire le procedure per l’individuazione di quei circuiti, di norma non ciclabili in base alle proprie caratteristiche tecniche (pendenza e larghezza), che si possono riconoscere percorribili in mountain bike in occasione di singole manifestazioni turistiche o agonistiche o per altre motivazioni individuate dal comune proponente (es. per rendere possibili i collegamenti tra itinerari di media distanza).

Con riferimento alle richieste provenienti dalle amministrazioni comunali e relative alle deroghe da introdurre alla disciplina generale con riferimento a specifici sentieri o tratti di essi, le stesse sono inoltrate dal comune proponente che realizza, in via preliminare, un confronto tecnico con i soggetti coinvoli da tale scelta e, in particolare, con il servizio provinciale competente in materia di foreste, anche tramite gli uffici distrettuali forestali territorialmente competenti, con le altre amministrazioni comunali i cui territori di competenza sono attraversati dal sentiero, con i soggetti responsabili del controllo e della manutenzione dei sentieri e con le organizzazioni interessate all’utilizzo ed alla promozione del sentiero. Le richieste motivate e supportate dal confronto con i vari soggetti vanno trasmesse al servizio provinciale competente in materia di turismo che, valutata la completezza degli elementi forniti, procede all’adozione del provvedimento.

La stessa procedura trova applicazione anche nel caso di richiesta di autorizzazione temporanea alla circolazione per singole manifestazioni; in questi casi l’istanza al servizio provinciale competente in materia di turismo è presentata dal comune, anche su invito del soggetto attuatore dell’iniziativa.

Una volta individuato in modo preciso l’itinerario autorizzato e quindi accessibile con mountain bike in deroga alle caratteristiche tecniche sopra esposte, va apposta, nei tratti del percorso che di norma sarebbero preclusi, una specifica segnaletica in grado di comunicare con efficacia la fruibilità dello stesso in mountain bike; la citata segnaletica verrà predisposta secondo quanto indicato dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo con propria determinazione.

Per quanto rappresentato, appare evidente che la prima fase di applicazione della presente deliberazione richiede una campagna di informazione rivolta sia ai fruitori degli itinerari ciclabili di montagna sia ai soggetti impegnati nella concreta attuazione delle regole sopra precisate; ciò, a maggior ragione, se si considera che la precedente formulazione dell’articolo 22 della legge provinciale n. 8 del 1993 prevedeva un dispositivo inverso, consentendo la circolazione con l’ausilio delle mountain bike su tutti i sentieri alpini ad esclusione di quelli espressamente individuati.

L’aspetto divulgativo appare dunque di non secondaria importanza in questa fase di passaggio verso la nuova normativa tenuto conto che una carente informazione riguardo alle possibilità di utilizzo del patrimonio alpinistico potrebbe generare condotte inconsapevolmente contrarie alle norme provinciali e, in quanto tali, sanzionabili dagli organi accertatori individuati al comma 3 dell’articolo 22 della legge provinciale n. 8 del 1993.

In questa delicata fase transitoria il rischio di originare negli escursionisti l’errata convinzione di un divieto generalizzato a tutta la sentieristica provinciale con le possibili ripercussioni sulla promozione turistica di tale tipo di prodotto, consigliano di avvicinare l’utenza al rispetto delle nuove regole in modo progressivo; ciò si rende possibile adottando una tempistica di avvio che permetta la preventiva realizzazione e diffusione di materiale informativo.

A tal fine si ritiene corretto consentire, a far data dal 1 maggio 2006, la ciclabilità dei sentieri aventi pendenze inferiori al 20% e larghezze mediamente superiori all’ingombro trasversale della bicicletta sul terreno, restando ciclabili, fino a tale data, i sentieri privi di tali caratteristiche.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

- visto l’articolo 22 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s.m.;

- visto l’articolo 16 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3

- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l'art. 5;

- visto il D.P.G.P. n. 6 - 78/Leg. di data 26 marzo 1998;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

1. di stabilire che la circolazione dei mezzi meccanici non motorizzati è consentita, a far data dal 1 maggio 2006, sulle tratte dei sentieri aventi pendenze inferiori al 20% e larghezze mediamente superiori all’ingombro trasversale della bicicletta sul terreno, restando ciclabili, fino a tale data, i sentieri privi di tali caratteristiche;

2. di approvare le modalità, come indicate in premessa, con le quali il Servizio Turismo può autorizzare la circolazione dei mezzi meccanici non motorizzati su sentieri privi delle caratteristiche tecniche di cui al punto 1, per la realizzazione di manifestazioni turistiche o agonistiche o a seguito di richieste motivate inoltrate dai comuni territorialmente competenti.
 
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