Pubblicato il decreto sull'utilizzo delle strutture portabici da gancio traino | MTB Mag

Pubblicato il decreto sull’utilizzo delle strutture portabici da gancio traino

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Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato ( pubblicato in Gazzetta ufficiale ieri, link), un decreto che disciplina le caratteristiche e le modalità di utilizzo delle strutture amovibili come portabagagli, portasci e portabiciclette installate sui veicoli delle categorie M1 .

Questi dispositivi, fissati posteriormente e poggianti sul gancio di traino, sono soggetti a precise regole per garantire la sicurezza stradale e il rispetto della normativa vigente.


Non sarà necessario aggiornare la carta di circolazione del veicolo.

Obblighi e Condizioni di Installazione

L’installazione di queste strutture è consentita senza la necessità di aggiornare la carta di circolazione, se ovviamente:

Si rispettano i limiti di peso complessivi del veicolo e del gancio di traino.
Sono presenti dispositivi supplementari di illuminazione, segnalazione visiva e un alloggiamento per la targa, in linea con quanto previsto dal regolamento UNECE n. 26.
Le strutture sono omologate e dotate del marchio di conformità, corredate da istruzioni di montaggio fornite dal costruttore.

Norme sui Dispositivi Supplementari

I dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva installati sulle strutture devono replicare quelli posteriori del veicolo, ad eccezione della luce di arresto centrale (quella in alto sul lunotto).

Questi dispositivi possono essere combinati o raggruppati in unità omologate secondo il regolamento UNECE n. 48. Inoltre, l’alloggiamento della targa deve rispettare le specifiche tecniche previste dal regolamento europeo 2021/535.

Regole di Utilizzo

Le strutture amovibili portabici e portasci possono superare in larghezza la sagoma del veicolo per un massimo di 30 centimetri per lato oltre la posizione dei fanali posteriori del mezzo. Eventuali sporgenze del carico devono rispettare le prescrizioni del Codice della Strada. È consentito l’uso della targa del veicolo (sarà quindi possibile utilizzare la targa originale del mezzo sul quale sono istallati spostandola) o di una targa ripetitrice, come previsto dall’art. 100 del Codice della strada.

L’utente è tenuto a verificare la corretta installazione della struttura, il funzionamento dei dispositivi e il posizionamento della targa.

Entrata in Vigore

Il decreto, firmato a Roma il 19 dicembre 2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2025 e rende immediatamente operative queste disposizioni, garantendo maggiore chiarezza e sicurezza per chi utilizza queste strutture e confidiamo in modo definitivo.

Commenti

  1. Barons:

    Quindi…. tempo fa quando si diceva : lasciate stare e non fate nulla che tanto non succede nulla e butterete soldi al vento ……..
    Un grande classico che dalle nostre parti va sempre di moda.
    Chi si sbatte per essere in regola 99% lo prende in culo.
  2. Barons:

    E no li monto per lavoro e già lo avevo detto , ma fa nulla…..
    ok li monti e potevi anche aver ragione al 110% , se però poi la polizia stradale e la mia assicurazione la pensavano diversamente ecco che lo prendevo in quel posto

    poi non è che ho fatto le cose di mia iniziativa, ho scritto un paio di mail alle motorizzazioni e ho seguito semplicemente quello che loro mi hanno detto di fare, niente di più e niente di meno, e infatti ho ancora le loro mail stampate in macchina, nel caso qualche poliziotto volesse fare cassa sul mio portabici da gancio traino
  3. fear_factory84:

    stai messo come me.. io ho cambiato la presa con la 13 pin e ciao.

    E se il portabici come il mio (modello di qualche anno fa), le omologazioni nemmeno esistevano... anche perche' non c'e' una vera e propria omologazione per i portabici, sono in genere omologati come "portatutto".

    Potrei aggiungere le luci mancanti, ma se lo faccio si vedrebbe da lontano, e attirerei le ire dell'agente di turno.. anche no!
    Per risolvere basta comprare in kit luci su Amazon
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