Pubblicato il decreto sull'utilizzo delle strutture portabici da gancio traino | MTB Mag

Pubblicato il decreto sull’utilizzo delle strutture portabici da gancio traino

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Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato ( pubblicato in Gazzetta ufficiale ieri, link), un decreto che disciplina le caratteristiche e le modalità di utilizzo delle strutture amovibili come portabagagli, portasci e portabiciclette installate sui veicoli delle categorie M1 .

Questi dispositivi, fissati posteriormente e poggianti sul gancio di traino, sono soggetti a precise regole per garantire la sicurezza stradale e il rispetto della normativa vigente.


Non sarà necessario aggiornare la carta di circolazione del veicolo.

Obblighi e Condizioni di Installazione

L’installazione di queste strutture è consentita senza la necessità di aggiornare la carta di circolazione, se ovviamente:

Si rispettano i limiti di peso complessivi del veicolo e del gancio di traino.
Sono presenti dispositivi supplementari di illuminazione, segnalazione visiva e un alloggiamento per la targa, in linea con quanto previsto dal regolamento UNECE n. 26.
Le strutture sono omologate e dotate del marchio di conformità, corredate da istruzioni di montaggio fornite dal costruttore.

Norme sui Dispositivi Supplementari

I dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva installati sulle strutture devono replicare quelli posteriori del veicolo, ad eccezione della luce di arresto centrale (quella in alto sul lunotto).

Questi dispositivi possono essere combinati o raggruppati in unità omologate secondo il regolamento UNECE n. 48. Inoltre, l’alloggiamento della targa deve rispettare le specifiche tecniche previste dal regolamento europeo 2021/535.

Regole di Utilizzo

Le strutture amovibili portabici e portasci possono superare in larghezza la sagoma del veicolo per un massimo di 30 centimetri per lato oltre la posizione dei fanali posteriori del mezzo. Eventuali sporgenze del carico devono rispettare le prescrizioni del Codice della Strada. È consentito l’uso della targa del veicolo (sarà quindi possibile utilizzare la targa originale del mezzo sul quale sono istallati spostandola) o di una targa ripetitrice, come previsto dall’art. 100 del Codice della strada.

L’utente è tenuto a verificare la corretta installazione della struttura, il funzionamento dei dispositivi e il posizionamento della targa.

Entrata in Vigore

Il decreto, firmato a Roma il 19 dicembre 2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2025 e rende immediatamente operative queste disposizioni, garantendo maggiore chiarezza e sicurezza per chi utilizza queste strutture e confidiamo in modo definitivo.

Commenti

  1. avalonice:

    Non so quanto sia attendibile
    non mi sembra molto aggiornato, la nuova circolare ministeriale prevede che la targa sia o quella ripetitrice della motorizzazione, o quella del veicolo spostata sul portabici. Quelle in vendita non omologate non dovrebbero più essere consentite (e le sanzioni sono pesanti)
  2. fear_factory84:

    se poi ti fregano la targa dell'auto lo sai che devi reimmatricolarla? Hai idea dei costi?
    più che fregarla (lo possono fare anche se sta sull'auto, non penso ci voglia molto a toglierla!), il rischio è di perderla: devo vedere bene come si può staccare e riattaccare.
  3. marcus69:

    Pensa che,se spendi x una targa omologata, quando nn userai più il pb, puoi anche rivenderla.....basta cambiare gli adesivi.....
    anche quella della lampa fac-simile.. 15 euro di investimento incluse le lettere pero'...

    E' chiaro ed evidente che il ministero ci fa sopra una cresta enorme per mandare avanti la baracca.
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